Dopo aver pubblicato un articolo sulla buonuscita dopo il licenziamento, oggi cambiamo argomento. Il rapporto di lavoro parasubordinato è disciplinato dall’articolo 2094 del Codice Civile: “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.”
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- Cos'è il lavoro parasubordinato
- Lavoro parasubordinato e contratti a progetto
- Guida 2019 alla gestione separata INPS
- Pensione per parasubordinati e autonomi: vediamo a chi spetta
- Età necessaria per effettuare la richiesta
- All'estero, chi ne ha diritto?
Il contratto di lavoro subordinato è:
- tipico (disciplinato dal Codice Civile),
- consensuale (si perfeziona con il consenso delle parti),
- ad effetti obbligatori (produce obbligazioni),
- non solenne (lettera d’assunzione è un mezzo di prova),
- a titolo oneroso (produce un onere per le parti),
- a prestazioni corrispettive (prestazioni a carico di entrambi le parti),
- di durata (non istantaneo),
- non aleatorio (il rischio non è l’elemento essenziale),
- bilaterale,
- per adesione (non c’è la possibilità di fare una controproposta).
Quando si ha a che fare con le dinamiche lavorative è sempre necessario tenere gli occhi ben aperti e conoscere la miriade di tipologie di lavoro e di contratti presenti in Italia. Al fine di incappare in errori e per scegliere la tipologia di lavoro che più si predilige e che è più adatto alle proprie attitudini e competenze.
E' bene dunque fare molta attenzione al tipo di contratto che il datore di lavoro propone e chiede di far firmare al suo futuro dipendente. È inoltre necessario valutare il periodo di tempo disponibile per lavorare e prediligere così il contratto di lavoro con durata più idonea.
Se il tema dei contratti lavorativi cattura la tua attenzione, potresti trovare interessanti informazioni riguardo all'accordo contrattuale per cooperative sociali.
Cos'è il lavoro parasubordinato
Il lavoro parasubordinato è un tipo di professione lavorativa che si trova a metà strada tra il lavoro subordinato e il lavoro autonomo; presenta infatti caratteristiche sia dell’una che dell’altra forma professionale. È dunque definito lavoro parasubordinato una prestazione tra un collaboratore che presta servizio presso un committente, anche se non è direttamente dipendente di quest’ultimo.
Con l’introduzione della legge Biagi numero 30 del 14 febbraio 2003 e dopo il suo decreto legislativo numero 276 del 10 settembre 2003, si è cercato di regolamentare al meglio le dinamiche di lavoro parasubordinato. È stato inoltre deciso che la precedente collaborazione coordinata continuativa sarà di pertinenza unicamente delle pubbliche amministrazioni, mentre per gli altri settori sarà sostituita dal lavoro a progetto.
Se vuoi approfondire alcune tematiche relative ai contratti, ti segnaliamo che abbiamo appena scritto un approfondimento sul contratto di lavoro a intermittenza.
Quali categorie di lavoratori sono previste per il parasubordinato
Stando agli ultimi dati riferibili al secondo trimestre del 2014, in Italia si è avuta una crescita delle assunzioni del 3%, con più di due milioni e mezzo di rapporti avviati tra lavoro dipendente e parasubordinato. Di fronte a questi dati positivi, c’è tuttavia da analizzare un altro dato, ossia che appena il 15% dei rapporti instaurati sono stati contratti a tempo indeterminato. Questo significa che stiamo parlando di rapporti lavorativi “mordi e fuggi” con contratti a termine che non permettono ai giovani di crearsi un futuro e avere chissà quali aspettative. Secondo queste cifre, infatti, il 70% dei lavoratori ha un contratto da precario e questo certamente non rappresenta una risorsa per una vita da vivere “alla giornata” e senza poter progettare piani a medio-lungo termine.
Anche questa tipologia di contratto potrebbe essere al centro della revisione del Governo con il famoso Jobs Act: il Presidente del Consiglio Renzi vuole infatti semplificare la materia con massimo 4-5 proposte contrattuali, abolendo la distinzione tra lavoratori di Serie A e Serie B attraverso la stipula del contratto a tutele crescenti, che manderebbe in soffitta quello a tempo indeterminato. Per i primi tre anni infatti il lavoratore non avrebbe il paracadute dell’articolo 18 (tema di forte scontro tra politica e sindacati) e in caso di licenziamento l’indennizzo economico andrebbe calcolato in base all’anzianità di servizio, con il reintegro valevole solo nei licenziamenti discriminatori.
Per saperne di più su cos'è il Jobs Act, dai un'occhiata al nostro articolo.
Problema pensioni?
Ovviamente questa precarietà potrebbe avere ripercussioni molto forti anche sulle future pensioni. Già per i giovani d’oggi non è certo poter ricevere un assegno pensionistico nel futuro ma dalle prime proiezioni questo assegno potrebbe essere molto basso per chi lavora attraverso tutte le tipologie di contratto appena elencate. Le prime simulazioni parlano di una pensione da 670 euro dopo trent’anni: una cifra molto esigua che unita alla precarierà del momento, non getta nessun fascio di luce su questa situazione. Urge quindi una riforma sostanziale del mercato del lavoro per porre fine finalmente a questo problema atavico in Italia, ossia la precarietà.
Le caratteristiche del lavoro parasubordinato
I contratti di lavoro parasubordinati si collocano a metà strada tra le tipologie di lavoro autonomo e subordinato. Vengono dunque firmati soprattutto nei casi di lavoratori a progetto e di collaboratori occasionali, con tipologie di prestazione che abbiano la caratteristica principale della continuità.
Parasubordinato e INPS
I contratti di lavoro di questo tipo, prevedono inoltre l’iscrizione alla Gestione Separata dell’Inps e il versamente di un onere contributivo. La contribuzione dei lavoratori va pagata secondo l’aliquota del 26,72%; se non si possiede ancora la pensione o si è dei lavoratori non iscritti ad altre casse previdenziali; è invece del 17% nel caso in cui si fosse titolari di pensione o iscritti presso casse previdenziali.
Le indennità dei contratti parasubordinati
I lavoratori con contratti di lavoro parasubordinati e iscritti alla Gestione Separata dell’Inps hanno inoltre diritto all’indennità di maternità all’indennità di malattia, nonché agli assegni per il nucleo familiare.
Per concludere, questa tipologia di rapporto di lavoro viene regolamentata dal decreto legislativo numero 276 del. 10 settembre 2003 e dalla Legge numero 30 del 14 febbraio 2003. I lavoratori con contratti di lavoro parasubordinato devono inoltre possedere un’assicurazione presso l’Inail.
Per i collaboratori a progetto esistono infine alcune forme sperimentali di sostegno al reddito; da esse sono invece escluse le altre tipologie di lavoratori di cui stiamo parlando, e coloro che possiedono la partita IVA.
Uno dei vantaggi chiave di intraprendere un lavoro autonomo è la libertà di valutare l'idea di inventarsi un lavoro creativo basato sulle proprie passioni.
Lavoro parasubordinato e contratti a progetto
La riforma Fornero del mercato di lavoro, che ha preso corpo nella legge 92/2012, ha attuato delle modifiche su quello che è possibile considerare come la forma principale di lavoro subordinato, ovvero il cosiddetto contratto a progetto. Tale intervento è servito a disciplinare al meglio questa formula contrattuale, onde evitare un uso improprio dello stesso da parte di aziende e datori di lavoro.
Questo ha significato inserire delle norme che portassero i datori di lavoro a utilizzarlo il meno possibile (attraverso anche un maggior peso di contributi), nonché a darne una definizione migliore rispetto a quanto formulato dalla precedente riforma denominata Biagi, del 2003.
In questo modo, il progetto diventa il principale strumento per cui considerare il contratto di collaborazione parasubordinata.
Esplora a fondo le diverse modalità contrattuali e approfondisci questi due temi:
- accordi per gli studi professionali;
- Quando è lecito avere un doppio impiego.
La definizione di progetto
Stando dunque alla riformulazione della normativa, un lavoro di questo tipo viene considerato tale solo alla presenza di un determinato progetto (o anche più di uno) impostato dal committente e gestito, in maniera del tutto autonoma, dalla persona scelta per la collaborazione.
Le caratteristiche dunque di questa tipologia di lavoro parasubordinato devono essere innanzitutto l'individuazione di un risultato finale (obiettivo) a cui il contratto è direttamente connesso.
Durante il periodo di collaborazione, il lavoratore non è portato a svolgere una serie di compiti considerabili come puramente ripetitivi o esecutivi, e si deve coordinare con il responsabile dell'organizzazione che ha commissionato il lavoro.
Infine, un lavoro di questo tipo non è connesso a orari prestabiliti: il lavoro è del tutto legato all'obiettivo e non ai tempi necessari per la sua realizzazione (in pratica non esiste un preciso orario di lavoro).
Una volta definite le caratteristiche del progetto, il contratto può essere scritto e stipulato in forma scritta, e non deve mancare di una serie di requisiti.
Bisogna indicare la durate della collaborazione, descrivere il tipo di progetto partendo dal contenuto e dai risultati da ottenere.
Vanno indicati anche il corrispettivo economico e tutte le informazioni su tempi e modi di pagamento, nonché eventuali rimborsi.
Non devono mancare anche indicazioni sulla tutela della salute e della sicurezza del lavoratore parasubordinato.
Guida 2019 alla gestione separata INPS
La gestione separata dell’INPS è una forma di regime contributivo che interessa i professionisti che non appartengono ad alcuna cassa previdenziale autonoma e i lavoratori parasubordinati. I soggetti tenuti all’applicazione di questo regime devono versare i contributi in percentuale rispetto al reddito generato da attività autonome o parasubordinate.
Per il 2019 le aliquote previste sono:
- 25,72 % per i cosiddetti “professionisti senza cassa”;
- 34,23 % per i lavoratori parasubordinati.
I soggetti tenuti all’iscrizione alla gestione separata INPS sono:
- Lavoratori a progetto titolari di contratti in essere al 25 giugno 2015 e che non presentino gli indici di non genuinità come previsti dal D. Lgs. 81/2015;
- Collaboratori coordinati e continuativi (Co.Co.Co) anche occasionali e titolari di rapporti di lavoro esclusi dall’applicazione della disciplina sul lavoro subordinato.
- Spedizionieri doganali non dipendenti;
- Titolari di borsa di studio per dottorati di ricerca;
- Associati in partecipazione;
- Lavoratori autonomi occasionali e di vendita a domicilio che raggiungono un reddito annuo superiore a 5.000 € derivante dalle suddette attività;
- Lavoratori autonomi professionali titolari di partita IVA ma senza cassa previdenziale. A quest’ultima categoria appartengono coloro che:
- Svolgono attività il cui esercizio non è subordinato all’iscrizione di albi o elenchi professionali;
- Svolgono attività per cui è prevista l’iscrizione all’albo ma non hanno casse previdenziali di categoria in base ai rispettivi statuti o regolamenti.
Onere contributivo e ripartizione
L’onere contributivo per chi si iscrive alla gestione separata non è sempre e totalmente a carico del lavoratore; vi sono casi in cui esiste una ripartizione dell’onere tra lavoratore e datore di lavoro:
- Co.Co. e lavoro occasionale: nei casi di collaborazioni coordinative e continuative, occasionali, dei venditori a domicilio e assimilati, l’obbligo del versamento dei contributi è ripartito nel modo seguente
- In capo al committente, sia la quota di 2/3 a proprio carico, sia la quota a carico del lavoratore pari a 1/3. L’onere si assolve con modello F24 entro il 16 del mese successivo la corresponsione dei compensi.
- Lavoratori autonomi occasionali per somme superiori a 5000 € annui:
- 1/3 del contributo a carico del lavoratore;
- 2/3 a carico del datore di lavoro. Il lavoratore che supera la soglia dei 5000 € è tenuto a informare i propri committenti affinché operino la ritenuta fiscale sul compenso e anche quella previdenziale.
- Associati in partecipazione: per coloro che apportano solo lavoro, l’onere contributivo è ripartito per il 45% a carico dell’associato e per il 55% a carico dell’associante.
- Professionisti senza cassa professionale: l’obbligo di versamento dei contributo è a capo esclusivamente del lavoratore, fatta salva la facolta di rivalsa nella misura del 4% dei compensi lordi.
Come si effettua l’iscrizione alla gestione separata
L’iscrizione alla Gestione separata deve essere svolta dal lavoratore autonomo da se stesso, mentre per i lavoratori parasubordinati, l’iscrizione è a cura del datore di lavoro. L’iscrizione avviene esclusivamente per via telematica accedendo attraverso le proprie credenziali INPS. Per ottenere le credenziali INPS occorre registrarsi al sito. All’interno della sezione “Servizi per il cittadino” si trova la voce Iscrizione Gestione Separata INPS; una volta effettuato l’accesso occorre indicare la tipologia d attività svolta (autonoma o parasubordinata). Il lavoratore autonomo deve indicare la data di inizio dell’attività e il codice dell’attività, lo stesso comunicato in fase di apertura della partita IVA.
Il lavoratore parasubordinato, invece, deve indicare solo la data di inizio dell’attività. L’iscrizione è automatica e viene subito rilasciata una ricevuta attestante l’avvenuta iscrizione. L’iscrizione si effettua una sola volta anche se l’attività viene interrotta e ripresa più volte.
L’iscrizione alla gestione separata INPS deve essere effettuata entro 30 giorni dall’inizio dell’attività lavorativa.
Pensione per parasubordinati e autonomi: vediamo a chi spetta
Con la legge n.98 del 26 luglio 2010, anche i parasubordinati, gli autonomi occasionali, i lavoratori con contratti co.co.co. e gli associati in partecipazione, possono richiedere la pensione all'Inps; che ha creato gestioni separate (Legge 8 agosto 1995 n. 335) apposite per regolare tali categorie di lavoratori.
Per l'ottenimento della pensione per parasubordinati e autonomi, il lavoratore dovrà iscriversi a alle Gestioni separate, possedere il requisito di anzianità richiesto (65 per gli uomini e 60 per donne) e aver versato almeno 5 anni di contributi.
Età necessaria per effettuare la richiesta
È eventualmente possibile riscattare la pensione se si dispone di 35 anni di contributi, con a title="Età pensionabile, un approfondimento"""""età pensionabile non inferiore ai 60 anni, per i contributi versati sino al 2010, ai 61, per quelli che arrivano al 2013, ai 62 per quelli fino al 2014.
Altra variante possibile, ai fini dell'ottenimento della pensione per parasubordinati e autonomi, e l'aver raggiunto i 40 anni contributivi.
Quali sono i contributi da versare?
I contributi che andranno versati per l'ottenimento della pensione per parasubordinati e autonomi sono calcolati in base al reddito Irpef e si differenziano in base al tipo di lavoratore e di contratto.
- I professionisti si vedranno addebitare i contributi interamente a loro carico, mentre i collaboratori dovranno pagarli, mediante modello F24, entro il 16 del mese successivo alla riscossione della paga lavorativa.
- I lavoratori che non sono iscritti aforme previdenziali obbligatoria dovranno pagare un terzo dei contributi e i restanti due terzi saranno di competenza dell'azienda; il contributo totale è del 26,72% e include un 0,72% per eventuali prestazioni altre quali assegni familiari, di disoccupazione o maternità.
- I possessori di pensione diretta e chi è iscritto a enti previdenziali dovrà infine versare una contribuzione pari al 16%.
All'estero, chi ne ha diritto?
Anche un italiano che si trasferisce all'estero può riscuotere la pensione. Quando un pensionato si stabilisce fuori dal territorio italiano, può infatti beneficiare degli stessi diritti che aveva precedentemente in Italia.
In merito alla riscossione della pensione all'estero, il Nostro Paese ha inoltre firmato alcune convenzioni internazionali, soprattutto con alcuni stati stranieri con un alto tasso d'incidenza di italiani al suo interno.
Come sommare i diversi periodi di lavoro all'estero: le decorrenze
Per il conseguimento della pensione all'estero è anche possibile sommare i periodi di lavoro nel paese straniero di nuova residenza a quelli italiani, calcolando i contributi versati in entrambi i paesi.
Il pensionato che si trasferisce in uno stato straniero può altresì decidere se continuare a riscuotere la sua pensione in Italia o andare nel luogo in cui si è stabilito.
Per una visione chiara e completa riguardo alle diverse forme contrattuali impiegate nell'ambito lavorativo in Italia, ti suggerisco di prenderti del tempo per leggere questo articolo approfondito sui livelli contrattuali per i chimici.
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