Dopo aver pubblicato un approfondimento sulla pensione ai superstiti oggi cambiamo decisamente argomento.
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- Il ruolo dell'Autorità Giudiziaria nel recupero crediti
- Decreto ingiuntivo, cos’è e come fare opposizione
- Le garanzie contrattuali
Il compito dei mediatori creditizi è quello di mettere in contatto istituti di credito, come le banche e gli intermediari finanziari, con il cliente sia esso persona fisica o giuridica. Solitamente l’utente si rivolge ai mediatori creditizi al fine di ricevere un aiuto per ottenere un finanziamento, un prestito o un mutuo.
Il mediatore non può avere rapporti di esclusiva con nessun istituto: dev'essere in grado di consigliare i suoi clienti sugli investimenti in maniera assolutamente indipendente. Il suo lavoro consiste, per l'appunto, in questo: fare da guida nel marasma di possibilità finanziarie restandone al di fuori.
La differenza con altre figure, come ad esempio quelle dell'agente commerciale, è che il mediatore creditizio non può in alcun caso concludere contratti: può occuparsi dell'istruttoria – ovvero della prima fase della stipula del contratto – ma non può andare oltre. Il decreto legge 169/2012 ha modificato molti aspetti di questa professionalità, a partire dai suoi requisiti.
Excursus della disciplina inerente i mediatori creditizi: cosa fa? Diamone una definizione
La figura e i compiti dei mediatori creditizi sono disciplinati da:
- la legge 7 marzo 1996, n.108 che prevede all’art. 16 l'emanazione di un regolamento in materia,
- il D.P.R. 28 luglio 2000 n.287 che consiste nel regolamento di attuazione dell'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n.108, recante disciplina dell'attività di mediazione creditizia, oltre a specificare anche la nozione di mediazione creditizia.
- il decreto legge 169/2012
Iscrizione all'Albo dei Mediatori Creditizi e promotori finanziari. I requisiti
Innanzitutto è necessario che ad iscriversi sia una società (nella forma di società per azioni o società a responsabilità limitata o società in accomandita per azioni o società cooperativa).
La sede legale della società deve trovarsi in Italia. L'oggetto sociale deve corrispondere a quanto stabilito dall'articolo 128-sexies, comma 3, del decreto legge 141/2010 (il punto di riferimento giuridico della materia). Occorre, inoltre, che venga stipulata una polizza di assicurazione della responsabilità civile per gli eventuali danni recati nell'esercizio della funzione.
Questi sono i requisiti generici. Oltre a questi esistono altre forme da rispettare, divise in requisiti di professionalità e onorabilità.
Requisiti di professionalità (oltre al compenso e alla fatturazione c'è molto di più) per entrare nell'Albo dei Mediatori Creditizi
Soggetti con funzioni di amministrazione all'interno della società devono aver guadagnato almeno tre anni di esperienza nell'attività di amministrazione presso imprese, nello svolgimento di affari nelle materie finanziarie e legali e devono aver insegnato a livello universitario materie economiche o giuridiche.
Requisiti di onorabilità per l'agenzia delle entrate. Prima dei guadagni bisogna dimostrare di avere la stoffa del professionista. Diamo un'occhiata anche all'inquadramento fiscale. L’attività del mediatore creditizio ai fini fiscali si esercita adottando il regime contabile ordinario o semplificato o forfettario in base a specifiche condizioni. Il mediatore trattiene in fattura una ritenuta d’acconto. Le imposte a cui è soggetto sono:
- l’Irpef con le relative addizionali;
- l’IRAP; e
- il diritto annuale camerale.
Clicca qui per conoscere informazioni sul singolo codice tributo.
Non è soggetto a IVA salvo casi particolari. Relativamente agli aspetti previdenziali, il mediatore creditizio deve iscriversi alla gestione “Commercianti” presso l’INPS.
I mediatori creditizi, inoltre, devono possedere una casella di posta elettronica certificata.
Il corso, l'esame di mediatore creditizio e il CCNL
La nuova disciplina impone che, per essere iscritti all'albo (prima tenuto da Bankitalia e ora in mano all'Organismo degli Agenti e dei Mediatori), occorre sostenere un esame.
Si tratta di una prova molto complessa, che verte su un ampio ventaglio di materie dal taglio economico-giuridico, come cessione del quinto, stipendi, mutui, prestiti e così via.
Visto, inoltre, che il decreto impone molta attenzione ai consumatori, sarà materia d'esame anche tutto quello che ne riguarda la tutela, quindi la trasparenza dei contratti bancari, la valutazione del merito del mediatore e così via.
Per ulteriori informazioni, è disponibile il sito dell'Organismo degli Agenti e Mediatori.
Mediatore Conciliatore: di cosa si occupa?
Una figura professionale che sta acquisendo sempre maggiore rilevanza è quella del mediatore conciliatore. Il ruolo del mediatore conciliatore è stato introdotto dal decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 e i suoi compiti sono quelli di mettere fine a un conflitto tra più parti, svolgendo il suo lavoro in condizioni di imparzialità al fine di raggiungere una conciliazione.
Da qui deriva il nome che di per sé utilizza i due termini "mediatore" e "conciliatore" per meglio sottolineare lo scopo finale di questa professione, vale a dire quella di risolvere positivamente un conflitto insorto tra due o più parti in causa.
Le caratteristiche principali del mediatore conciliatore devono essere dunque quelle di imparzialità, trasparenza, equità, neutralità. Da molti definito come il lavoro del futuro, lo scopo di questa figura è quella di alleggerire il peso delle cause e dell’attività giudiziaria di fronte ai tribunali, portando le persone a non arrivare a questo passaggio. L’obiettivo del conciliatore infatti è quello che conduce le parti in causa a una risoluzione amichevole del caso, attraverso la sua abilità nel comunicare, nel porre le domande e nel trovare la giusta soluzione che possa soddisfare l’accusa e la difesa.
Le caratteristiche
Per diventare mediatore, svolgendo cosi questa professione, è necessario essere in possesso di un diploma di laurea triennale o essere iscritti ad un ordine o collegio professionale al fine di ottenere un adeguata preparazione professionale.
Il mediatore conciliatore deve infatti cercare di risolvere dei problemi tra le parti, senza ricorrere a vie giudiziarie e cercando di sanare il conflitto nel minor tempo possibile.
Essi possono trovarsi di fronte ad ottime opportunità lavorative, avendo però, precedentemente, acquistato capacità di base e specifiche che riescano a garantire una risoluzione dei conflitti nel minor tempo possibile.
Corsi per entrare nell'Albo dei Mediatori Creditizi
Esistono corsi specifici per diventare mediatore conciliatore; in tali corsi vi possono partecipare solo coloro che, sono in possesso di una determinata preparazione professionale.
Richiesta, infatti una formazione professionale, nonché specifiche qualifiche altamente specializzate ottenute tramite un diploma di laurea triennale o corsi specifici.
La durata della preparazione per diventare mediatore conciliatore è, solitamente, di circa 52 ore da dividere in sei giorni consecutivi o due week-end presso le varie sedi adibite a questi corsi.
Gli insegnanti che svolgono questa preparazione sono tutti accreditati dal Ministero come docenti formatori. Per scegliere l’Ente migliore, bisogna andare sul sito del Ministero della Giustizia e scegliere con cura il corso più adatto alle proprie esigenze: se l’Ente in questione è anche conciliatore è ancora meglio, visto che questo aspetto potrà portare benefici nel lungo periodo. Dopo aver terminato il corso e sostenuto l’esame, come detto prima, bisognerà iscriversi a un Albo professionalizzante per poter iniziare la carriera lavorativa in questo ruolo. Il costo di questi corsi è molto variabile, da 600 euro circa fino anche oltre i 1000 euro per 50 ore di media di lezione, da non saltare per evitare di ottenere l’attestato necessario per iscriversi ad un Albo.
Il futuro dei mediatori creditizi
L’Organismo degli Agenti e Mediatori (OAM) raccomanda alle future generazioni di mediatori creditizi di puntare sulla digitalizzazione, sulla formazione e sulla “concentrazione” delle attività. Quest’ultimo aspetto è una realtà consolidata nel settore, dal momento che le “aggregazioni” e le corporation sono in continuo aumento nell’ambito delle società che tendono ad accorparsi pur mantenendo una distribuzione territoriale cospicua. Le aggregazioni societarie servono per garantire marginalità e remunerazione soddisfacente per i collaboratori.
La digitalizzazione è un altro punto fondamentale su cui investire. Le aziende non digitalizzate non hanno un futuro, soprattutto in questo settore che in seguito alla pandemia ha dovuto sbrigare molte pratiche online dalla documentazione sull’antiriciclaggio, alla trasparenza, alla privacy e alle procedure di riconoscimento dei clienti a distanza. Accanto alla digitalizzazione, occorre sviluppare e convertire altre attività al digitale come per esempio l’affiancamento del lavoro online a quello offline svolto dai broker sul territorio, alla gestione quotidiana delle richieste online e alla gestione delle relazioni con i clienti che vede il profilarsi della figura professionale del CRM (customer relationship manager).
Infine, la formazione e l’inserimento nel settore dei nativi digitali “naturalmente” predisposti a svolgere qualsiasi attività a distanza dalla gestione del cliente all’operatività sul territorio. Per agevolare l’inserimento degli under 30 nel settore della mediazione creditizia, l’OAM – dal 2022 – ha esentato i giovani under 30 dal pagamento della quota di iscrizione all’albo.
Il ruolo dell'Autorità Giudiziaria nel recupero crediti
In casi d'inadempienza da parte del debitore, il creditore, per recuperare il credito, dovrà in primis rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e avere così un titolo esecutivo dal Giudice (decreto ingiuntivo o sentenza, etc.).
Successivamente il creditore, dopo aver intimato il pagamento entro il breve termine di 10 giorni, può richiedere l'esecuzione forzata per il recupero.
Decreto ingiuntivo, cos’è e come fare opposizione
Per decreto ingiuntivo si intende la decisione del giudice con cui quest’ultimo comunica ufficialmente al debitore il suo dovere di adempiere all'obbligazione – il pagamento del debito per intenderci - entro una scadenza specifica, che di solito consiste in 40 giorni. Oltre questo termine, il decreto ingiuntivo diventa esecutivo e il giudice può disporre il pignoramento dei beni. È il creditore a richiedere il decreto ingiuntivo al giudice e in genere lo fa perché quest’ultimo è un procedimento più veloce rispetto a quello giudiziario. Ovviamente, affinché un giudice possa emettere un decreto ingiuntivo – che viene disciplinato dal codice di procedura civile – sono necessari alcuni parametri. Eventualmente, il debitore può opporsi al decreto entro i termini previsti da quest’ultimi. Quali sono le condizioni che devono sussistere per procedere a un decreto ingiuntivo? Eccole in sintesi:
- il credito deve consistere nella consegna di una certa somma o di cose determinate;
- il credito va provato attraverso una prova scritta.
Quest’ultima, inoltre, deve essere una polizza o una promessa anche sotto forma di una scrittura privata, un telegramma, un estratto autentico della scrittura contabile, eventualmente anche le fatture.
Il decreto ingiuntivo, se così vuole il creditore, può eventualmente essere dichiarato subito esecutivo, senza quindi prevedere il termine dei 40 giorni che consentirebbe al debitore di opporsi qualora volesse. Affinché il decreto sia immediatamente esecutivo occorre, tuttavia, che il credito dipenda da una cambiale, un assegno bancario o circolare, un atto pubblico, un documento scritto, insomma, che renda evidente il credito vantato.
Anche nel caso di un credito relativo alla riscossione di eventuali contributi condominiali, il ricorrente può ottenere dal giudice che il decreto sia esecutivo in prima istanza.
Veniamo ora all'opposizione al decreto ingiuntivo da parte del debitore. La normativa afferma che quest’ultima può essere avanzata con un cosiddetto atto di citazione entro la scadenza prevista dal decreto ingiuntivo, che come abbiamo detto in genere consiste in quaranta giorni. Inoltre, ci si può opporre al decreto ingiuntivo soltanto nel caso in cui il credito non sia scaduto o se, ovviamente, il credito non è mai sorto poiché già estinto con un pagamento – anche questo ovviamente sarà da provare. Qualora ci sia, quindi, l’opposizione al decreto ingiuntivo da parte del debitore, il giudizio segue le regole di un qualsiasi altro procedimento ordinario. Se invece ci sono motivazione gravi, il giudice può sospendere l’esecuzione del decreto ingiuntivo.
Il procedimento ordinario: ecco di che si tratta
Infine, è possibile avviare un procedimento legale ordinario, il cui obiettivo è confermare l'esistenza e l'ammontare del debito e condannare il debitore a saldare il suo debito. In genere, qualsiasi azione giudiziaria è preceduta da una fase di costituzione in mora del debitore, che consiste in un invito scritto al pagamento inviato dal creditore al debitore.
Le garanzie contrattuali
Oltre a tali mezzi, che intervengono conseguentemente alla stipula del rapporto obbligatorio, sono possibili delle specifiche garanzie, da inserire all'atto della stipula di un contratto, per incrementare le probabilità che il credito venga onorato.
Recupero crediti, come ed entro quando si chiede il pagamento
Per quanto riguarda il pagamento relativo a un recupero crediti, la legge non stabilisce formule specifiche per richiedere il pagamento a chi è in debito. In ogni caso, un modo appropriato per farlo è l’utilizzo della raccomandata con ricevuta di ritorno o anche la posta elettronica certificata. Due metodi che ci consentono di avere una prova non solo dell’invio della richiesta di pagamento, ma anche dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario. Due prove, quindi, che possono essere usate anche in caso di ricorso all’autorità giudiziaria. Se decidiamo di inviare un sollecito formale di pagamento qualora il debitore sia in ritardo, c’è una modalità precisa. Nella richiesta, dunque, dovrà essere indicato il titolo, ricordando ad esempio gli estremi di un contratto o di un preventivo. Va anche indicato, ovviamente, il preciso importo da pagare e la scadenza del pagamento e, volendo una dicitura che indichi la possibilità del creditore di agire in sede giudiziale. Alla richiesta possiamo allegare la fattura non saldata e altri documenti utili a dimostrare il credito vantato nei confronti del nostro debitore. La richiesta o il sollecito di pagamento non va inoltrata necessariamente tramite uno studio legale, basta anche una richiesta inviata da noi, ricordandoci di utilizzare i due metodi descritti sopra, ovvero quello della posta raccomandata con ricevuta di ritorno oppure della posta elettronica certificata, così da non avere problemi e poter verificare la ricezione.
Per quanto riguarda, infine, i termini di prescrizione delle fatture non saldate, è la legge a intervenire sull’argomento, stabilendo una scadenza temporale massima entro cui è possibile richiedere un pagamento non ancora ricevuto. In ambito commerciale, la prescrizione è di dieci anni dal momento del credito. Ma questa non è l’unica scadenza, nel dettaglio:
- Prescrizione di 5 anni per l’ambito previdenziale o per risarcimenti del danno e affitti per la locazione di immobili;
- Prescrizione di 3 anni per ambiti lavorativi;
- Prescrizione di 2 anni per sinistri stradali e assicurazione;
- Prescrizione di un anno per un credito che derivi da contratti di trasporto e spedizione, premi assicurativi, mediazioni e così via.
Nel momento in cui il creditore invia la richiesta di pagamento per una fattura non saldata, il termine della prescrizione praticamente riparte da zero: questo significa che la fattura non pagata entra nei meccanismi della prescrizione solo se il creditore non ne richiede e sollecita il pagamento.